Normativa – Animali nei condomini, vietato vietarli

CORRIERE DELLA SERA,  14/06/2013

Da martedì si volta pagina: nessun regolamento potrà più impedire la presenza di cani e gatti negli appartamenti

 

La Lav chiede ulteriori passi avanti: «Inseriamo i pet negli stati di famiglia»

Da martedì si volta pagina: nessun regolamento potrà più impedire la presenza di cani e gatti negli appartamenti.

Nessun regolamento condominiale potrà più vietare la presenza di animali, né all’interno dei singoli appartamenti e neppure negli spazi comuni. I proprietari di cani o gatti dovranno solo preoccuparsi che i loro amici a quattro zampe non sporchino e non danneggino le proprietà condominiali o altrui e che, ovviamente, non disturbino in alcun modo gli altri condomini. Da martedì, in ogni caso, si volta pagina: il 18 giugno entra definitivamente in vigore la legge 220/212 che integra il codice civile stabilendo, appunto, all’articolo 1138, che «le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali da compagnia».

DIATRIBE E LITIGI – Si tratta di una svolta epocale, destinata a mettere fine, così almeno spera il legislatore, alle numerose diatribe che da sempre sorgono in materia. E che quando non si fermano alle dispute da assemblea o a contenziosi di cui viene investito l’amministratore di condominio (il 92% dei soci dell’associazione nazionale di categoria dichiara di avere affrontato almeno una volta questioni connesse con gli animali) finiscono con l’appesantire ulteriormente la giustizia civile. La norma prende atto del cambiamento di costumi della società italiana dove, secondo le ultime rilevazioni Eurispes, più della metà delle famiglie (il 55,3%) ha in casa uno o più animali domestici. Un dato in forte crescita, se si pensa che solo nel 2012 la quota non superava il 42%. L’animale più diffuso è il cane, presente nel 55,6% dei casi, seguito dal gatto (49,7%), dai pesci (9,7%), dai volatili (9%), dalle tartarughe (7,9%) e a seguire da conigli, criceti o rettili. In diversi casi nella stessa abitazione sono presenti più animali.

GLI OBBLIGHI CHE RESTANO – Facile immaginare che per pesci e criceti o altri animali a vario titolo ingabbiati non sorgano particolari problemi. Le cose cambiano quando si ha a che fare con un cane o con un gatto. Il problema, tuttavia, è fondamentalmente di educazione dell’animale (e, certamente, anche del padrone). La rimozione di ogni divieto al possesso non cancella infatti gli obblighi di chi ha deciso di accogliere in casa un amico scodinzolante. Rumori molesti, danneggiamenti, condotte che deturpano o imbrattano sono comunque sanzionabili ai sensi degli articoli 635 e 639 del codice penale. Non viene cancellato dunque l’obbligo di ripulire laddove il cane dovesse eventualmente sporcare o di risarcire eventuali danni provocati dal micio avventuratosi nelle proprietà altrui. Quello che viene meno è il divieto a priori di possedere un animale di compagnia, che cessa di avere effetto anche per i vecchi regolamenti che lo prevedevano. Solo gli affittuari non potranno opporsi ad un eventuale diniego opposto dal proprietario: il contratto di affitto è infatti di natura privata e se il locatore inserisce una specifica clausola di divieto, questa diviene vincolante una volta apposta la firma di accettazione. Un’altra novità riguarda le colonie feline, ovvero gli insediamenti spontanei di gatti nei cortili: questi non potranno essere allontanati forzatamente a meno di interventi di soccorso o di carattere sanitario motivato.

«INCENTIVO ANTI-ABBANDONI» – «La rimozione dei divieti che rendono difficile la convivenza con i quattro zampe – commenta Ilaria Innocenti, responsabile del settore cani e gatti per la Lega antivivisezione (Lav), una delle associazioni che più si è battuta per l’introduzione delle nuove norme nell’ordinamento italiano – è importante anche per la prevenzione del reato di abbandono di animali. Agevolare l’ingresso nelle case di cani e gatti può essere un incentivo ad accogliere in famiglia uno sfortunato trovatello ospite di un canile».

«ANIMALI ACCOLTI OVUNQUE» – Il fenomeno degli abbandoni, tuttavia, è ancora piuttosto diffuso. Da un lato perché spesso non c’è la giusta consapevolezza dell’impegno che comporta la gestione di un cane o di un gatto. Dall’altro perché in molti vedono le limitazioni all’accesso dei «pet» ancora in vigore in molti luoghi pubblici come un problema insormontabile. In realtà non è così, e molti proprietari di animali che abitualmente vanno in vacanza con i propri amici pelosetti lo sanno bene: basta organizzarsi e scegliere con criterio e si trovano alberghi e spiagge dove gli animali sono ammessi. Tuttavia, secondo la Lav, i tempi sono maturi per un ulteriore passo avanti: ecco perché parte una nuova campagna per riformare la legge 281/91 (quella sulla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo) prevedendo ad esempio il libero accesso di cani e gatti in tutti i luoghi pubblici e strutture turistiche o detrazioni fiscali su cibo e spese veterinarie per chi adotta un cane un gatto. E perfino l’inserimento del cucciolo nello stato di famiglia. «Oltre ad essere un reato – sottolinea ancora Ilaria Innocenti – l’abbandono porta a un dispendio di soldi pubblici che ricade sull’intera collettività: considerando che per ogni cane ospitato in canile ogni Comune paga circa 1.000 euro l’anno e che nei canili ci sono circa 150 mila animali le proporzioni del fenomeno sono evidenti».

LE NUOVE RICHIESTE – La petizione che chiede l’introduzione delle nuove norme può essere firmata online su lav.it e su erbolario.com, visto che l’azienda di cosmetici da sempre è pet friendly e ha deciso di spendersi in prima persona per l’iniziativa. Tra le richieste che saranno poste al vaglio del Parlamento ci sono anche l’istituzione di un 118 a livello nazionale per il pronto soccorso veterinario, l’obbligo di convenzioni tra canili e Comuni con precisi standard di qualità e tariffa minima per evitare il fenomeno dei canili-lager e il divieto di detenzione di animali per coloro che abbiano riportato condanne per reati contro gli stessi.

 

 

 

<< Indietro

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *